La vigilanza sulle trasmissioni
Radiotelevisione della Svizzera di lingua Italiana
In virtù dell'articolo 92 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), le trasmissioni redazionali di emittenti radiotelevisive svizzere possono costituire oggetto di reclamo presso il competente organo di mediazione. Questa possibilità è data anche in caso di rifiuto di accordare l'accesso al programma.
Nell'ambito di tutte le loro attività di vigilanza sulla trasmissioni redazionali (per maggiori dettagli vedere questa pagina internet ) gli organi di mediazione svolgono una funzione importante di mediatori e arbitri, risolvendo numerosi casi di reclamo in via definitiva e rendendo pertanto superfluo un ricorso davanti all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).
Per la nostra azienda, l'organo di mediazione è il Signor Gianpiero Raveglia, Casella Postale 160, 6535 Roveredo.