Ticino e Grigioni

Disoccupazione non dovuta

Il Tribunale federale respinge il ricorso della SECO sul caso di una cittadina italiana che in Ticino passava da un contratto a tempo determinato all'altro

  • 17 dicembre 2018, 19:12
  • 9 giugno 2023, 04:46

CSI 18.00 del 17.12.2018 Il servizio di Christian Gilardoni

RSI Ticino e Grigioni 17.12.2018, 19:05

  • ©Ti-Press/Carlo Reguzzi
Di: pon

Un frontaliere non ha diritto di ricevere un'indennità di disoccupazione in caso di perdita temporanea del lavoro. Lo ha sentenziato il Tribunale federale respingendo un ricorso della Segreteria di Stato dell'economia relativo al caso di una cittadina italiana impiegata in modo stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione ticinese.

La donna aveva lavorato al 100% da aprile a fine ottobre 2016 e a inizio novembre aveva firmato un nuovo contratto a metà tempo valido fino al marzo seguente. Nel frattempo, si era iscritta alla cassa disoccupazione alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno, ma si era scontrata con il "no" della sezione del lavoro, decisione, questa, poi confermata dalla giustizia cantonale.

Il caso è regolato dai bilaterali. Secondo la legislazione europea, la disoccupazione è completa se il contratto scade o viene disdetto, nel qual caso è il paese di residenza a dover pagare la disoccupazione. È quanto accaduto nella fattispecie, secondo Mon Repos, perché anche se è vero che ha lavorato senza interruzione per il medesimo padrone, i contratti erano sempre a tempo determinato.

Ti potrebbe interessare