Un frontaliere non ha diritto di ricevere un'indennità di disoccupazione in caso di perdita temporanea del lavoro. Lo ha sentenziato il Tribunale federale respingendo un ricorso della Segreteria di Stato dell'economia relativo al caso di una cittadina italiana impiegata in modo stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione ticinese.
La donna aveva lavorato al 100% da aprile a fine ottobre 2016 e a inizio novembre aveva firmato un nuovo contratto a metà tempo valido fino al marzo seguente. Nel frattempo, si era iscritta alla cassa disoccupazione alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno, ma si era scontrata con il "no" della sezione del lavoro, decisione, questa, poi confermata dalla giustizia cantonale.
Il caso è regolato dai bilaterali. Secondo la legislazione europea, la disoccupazione è completa se il contratto scade o viene disdetto, nel qual caso è il paese di residenza a dover pagare la disoccupazione. È quanto accaduto nella fattispecie, secondo Mon Repos, perché anche se è vero che ha lavorato senza interruzione per il medesimo padrone, i contratti erano sempre a tempo determinato.