Ticino e Grigioni

Previdenza di Zali, tutto lecito

Il Ministero pubblico ha intimato un decreto di non luogo a procedere in merito al prelievo dell'avere di previdenza effettuato dall'ex magistrato

  • 7 marzo 2019, 12:17
  • 9 giugno 2023, 08:21

Notiziario delle 11.00 del 07.03.2019

RSI Ticino e Grigioni 07.03.2019, 12:13

  • Ti Press
Di: EnCa

Finisce con un non luogo a procedere la segnalazione del parlamentare Matteo Pronzini sul prelievo anticipato degli averi di previdenza da parte del consigliere di Stato Claudio Zali avvenuto nel 2016.

Lo rende noto giovedì il Ministero pubblico, precisando che “gli accertamenti penali sono a giunti a conclusione” e che dopo aver esaminato l’eventuale “commissione del reato di abuso di autorità”, il procuratore generale Andrea Pagani ha intimato mercoledì un decreto di non luogo a procedere.

In buona sostanza, sulla base della legislazione federale che è prevalente su quella cantonale, si è stabilito che un “ministro” ticinese ha la “facoltà di chiedere e ottenere il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione primaria”. Di conseguenza, “oggettivamente”, né Claudio Zali ne gli altri consiglieri di Stato o i funzionari dell’Istituto di previdenza cantonale (IPCT) “hanno abusato della loro carica”.

La nota del Ministero pubblico rileva d’altronde che Zali, ex giudice, “per oltre 25 anni è stato assoggettato all’assetto previdenziale del cantone”, ragion per cui il prelievo è stato lecito e nessuno ha arrecato un danno allo Stato.

Non c’era però la base legale nella procedura adottata dal Consiglio di Stato per “sganciare l’avere previdenziale in oggetto”, poiché al momento di “liberare il lecito prelievo anticipato, l’Esecutivo cantonale ha coinvolto l’IPCT che non aveva più competenza sulla posizione previdenziale in esame”.

E’ d’altronde vero, conclude il comunicato, che il Governo ticinese si “è basato su un parere di un ex dirigente” dell’istituto e quindi uno specialista di settore, il che “esclude il concretizzarsi a carico dei membri del Governo” anche dell’elemento soggettivo costitutivo del reato evocato.

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