Fabiana: “Vedo spesso commenti razzisti sui social. Posso segnalarli alla polizia o devo io sporgere denuncia contro l’autore del commento?”
Cara Fabiana,
In Svizzera, chi esprime commenti razzisti in pubblico non solo viola gli art. 7 e 8 della Costituzione, ma commette anche un reato.
L’articolo 261 bis del Codice Penale Svizzero punisce con la detenzione fino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque con parole, scritti o immagini discredita o discrimina pubblicamente una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione.
Ma quello che scrivo in un post della mia pagina di Facebook è detto “in pubblico”? Secondo il Tribunale Federale, si dice “in pubblico” tutto quanto non si dice “in privato”. Nella maggior parte dei casi, in un gruppo di “amici” di FaceBook i legami personali non sono sufficientemente stretti da potersi considerare come confinati alla sfera privata. Chi condivide commenti razzisti con i propri “amici” di FaceBook si assume quindi il rischio di farlo pubblicamente, e quindi di commettere un reato.
La discriminazione razziale è perseguibile d’ufficio; se segnalerai alla polizia i commenti razzisti che ha letto su Facebook l’autore potrà quindi essere identificato e punito.
Attenzione: secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, anche un “like” apposto su un commento razzista altrui può essere penalmente perseguibile.
Avv. Andrea Lenzin