Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio senza zuccheri aggiunti, se siete riusciti ad arrivare fin qui, complimenti!
Il nostro è stato un viaggio lungo un mese in cui abbiamo imparato che vivere senza zuccheri aggiunti è sicuramente possibile ma anche una bella sfida. Gli ostacoli da superare sono di tre tipi: la nostra voglia di dolce, le tentazioni cui ci sottopongono parenti, amici e colleghi e, soprattutto, l'industria alimentare, che tende a mettere lo zucchero un po' ovunque, anche laddove mai ci aspetteremmo di trovarlo.
Senza contare poi che nei prodotti light a una riduzione dei grassi presenti nel prodotto spesso e volentieri corrisponde un aumento degli zuccheri. D'altra parte il gusto del prodotto da qualche parte lo si deve pur andare a prendere (se sei interessato all'argomento, questo il servizio dedicato).
Anche le diciture "senza zucchero" o "senza zucchero cristallino" o "senza zuccheri aggiunti" possono confondere. Danno l'idea di prodotti sani e leggeri anche se spesso, andando a leggere l'etichetta, si scopre che un po' di zucchero in realtà è contenuto. Infatti, ne esistono molte forme diverse come per esempio il glucosio, il maltosio e il fruttosio (
QUI la lista completa di quelli che noi abbiamo definito "zuccheri aggiunti" per il nostro test). Quando fate la spesa quindi, se il vostro obiettivo è quello di limitare il più possibile l'assunzione di zuccheri aggiunti, leggete sempre bene le etichette in piccolo, fonte di preziose informazioni.
Puntata del 22.01 - I prodotti light funzionano davvero? Li preferite a quelli normali?
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Regolamento
Autorità competente per la vigilanza sulla navigazione sui porti e pontiliArt. 11Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento, procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione).2La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti al servizio pubblico è esercitata dalla Sezione della circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare.[1]3…[2] Laghi e corsi d’acquaArt. 21Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.2Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione.3Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting. Zona rivierasca internaArt. 31Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h.2Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l’uso di barche a motore per esercitare la pesca alla traina. SegnaleticaArt. 4[3]1La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, è competentea)ad autorizzare, mediante decisione formale, la posa e la rimozione della segnaletica;b)ad effettuare i lavori di posa e rimozione della segnaletica;c)ad eseguirne la manutenzione.2Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico della Sezione della circolazione, Servizio navigazione, quelle di prevalente utilità privata sono a carico degli interessati.3L’effettuazione dei lavori di posa, rimozione e manutenzione può essere delegata a terzi. Punti pericolosi norme particolari di navigazioneArt. 51La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti:-Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena;-Lago Verbano: Isole di Brissago.2Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l’arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4.3Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a) dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.). Limitazioni alla navigazioneArt. 6Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di protezione dell’ambiente. Zone vietateArt. 7[4]1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti:–Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Capo San Martino E 2.717.665//N 1.093.503) e Castagnola (Villa Favorita E 2.719.301//N 1.095.430): lago di Ponte Tresa;–Lago Maggiore: golfo di Locarno tra la foce del fiume Maggia (E 2.705.485//N 1.111.832) e Minusio (chiesa San Quirico (E 2.706.367//N 1.114.418); golfo di Ascona tra la punta San Michele (E 2.702.254//N 1.112.129) e il lido (E 2.703.582//N 1.111.512).2Lo sci nautico è autorizzato all’esterno della zona rivierasca interna (150 m) nel golfo di Riva San Vitale fino alla foce del fiume Mara (lido di Maroggia E 2.718.669//N 1.088.045) e nella zona fra Carabietta (E 2.713.120//N 1.091.872) e Pian Roncaa (E 2.713.657//N 1.093.040).3La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di Lavena. Pratica dello sport della tavola a vela(Windsurfing)Art. 81La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità.2È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena. Manifestazioni, feste nautiche e sportiveArt. 91L’organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all’autorizzazione preventiva della Sezione circolazione secondo l’art. 72 dell’O.N.I.2La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria.3Contemporaneamente all’autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni dell’O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa. Licenza di navigazione e targheArt. 101L’ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato.Domanda e allegati2La domanda da formulare tramite l’apposito formulario alla Sezione circolazione, dev’essere corredata:a)di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., riservate le eccezioni previste dall’art. 153 cpv. 2 dell’O.N.I.;b)di un documento con il quale l’istante comprova di possedere un luogo di stazionamento autorizzato;[5]c)per i natanti o i motori provenienti dall’estero, di un documento doganale o certificato equivalente;d)per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al detentore, dell’estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una descrizione delle particolarità del servizio (luogo d’imbarco e sbarco, ecc.).[6] Luogo di applicazione delle targheArt. 111Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati esterni dello scafo.2È vietata l’applicazione sul parabrezza.[7] Targhe[8]Art. 12[9]1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo.2I numeri da applicare vengono stabiliti in funzione della categoria del natante. Riconsegna delle targheArt. 13[10]Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione circolazione. Turisti confederatiArt. 14I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione. Locazione di natantiArt. 151La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla Sezione circolazione, con l’indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l’area in cui viene esercitata l’attività; vanno allegati l’attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., nonché la dichiarazione comunale attestante l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica e lo svolgimento dell’attività.[11]2La Sezione circolazione interviene quando l’ubicazione dell’area di noleggio pregiudica la sicurezza o la fluidità della navigazione.3La cessazione dell’attività deve essere notificata alla Sezione circolazione. Scuola di vela o a motore, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc.[12]Art. 161L’apertura di una scuola di vela o a motore, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita dell’autorizzazione della Sezione della circolazione.[13]2L’autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione circolazione.[14] Lavori di manutenzione, rifornimenti carburantee acque lurideArt. 171È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l’esecuzione di cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche.2Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio.[15]3Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall’autorità competente.4I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente. TasseArt. 18[16]1La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento.a) principio2Per la mancata presentazione senza valida giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso l’intero importo della tassa dovuta.3L’intera tassa dovuta viene riscossa anche nei casi in cui la prestazione non può essere fornita per altre cause da ascrivere all’utente.
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