Guja: “L’albero del vicino crescendo mi copre la vista, che quando ho comprato la casa era completamente libera. Posso chiedergli di potarlo regolarmente? Se non lo fa? “
Cara Guja,
Le liti di vicinato sono molto frequenti, ma spesso tutt’altro che facili da risolvere. La complessità nasce dal fatto che in materia di vicinato entrano in gioco norme di ben quattro ordinamenti giuridici diversi:
la Costituzione (art. 26, garanzia della proprietà),
il Codice Civile Svizzero,
la Legge cantonale di applicazione e complemento del Codice Civile
e il piano regolatore comunale (con le relative norme di attuazione).
Quando parliamo degli alberi del nostro vicino, cara Guja, il responso della legge è però molto chiaro: ciò che conta non è quanto possono crescere in altezza, ma a che distanza si trovano dal confine della nostra proprietà.
L’articolo 155 della Legge cantonale di applicazione e complemento del Codice Civile stabilisce infatti che le piante ad alto fusto quali ad esempio il pino, l’abete, il cipresso, il noce, il castagno ma anche la varietà di palma che troviamo più spesso nei nostri giardini non possono essere piantate e mantenute a meno di 8 metri dalle abitazioni che si trovano sul fondo del vicino. Per altri alberi più piccoli, la distanza minima dalle abitazioni si riduce invece a 4 metri.
Visto che la giurisprudenza ha precisato che, nelle zone abitate, la nozione di “giardino” va estesa al terreno abitualmente libero attorno a una casa, sebbene la legge parli testualmente di distanza “dalle abitazioni”, parificandovi i “giardini” la prassi giurisprudenziale ha stabilito che la distanza da rispettare va misurata comunque dal punto in cui inizia il “giardino”, ciò che equivale a farla coincidere (nelle zone abitate) con il confine della proprietà.
Insomma, non ho il diritto di imporre al mio vicino di limitare l’altezza di un albero ad alto fusto che crescendo nel suo giardino mi toglie la vista; ma se l’albero si trova a meno di otto metri dalla mia proprietà (in un centro abitato), posso chiedere che venga rimosso, se del caso rivolgendomi al Pretore.
È però importante non aspettare troppo: se per 10 anni non reclamo contro gli alberi del vicino che violano la distanza minima, perdo il diritto di chiederne la rimozione.
Il mio consiglio è quello di provare a proporre al tuo vicino una soluzione pacifica, magari offrendo di pagare tu le spese per la potatura dell’albero in questione.
Avv. Andrea Lenzin