Le segnalazioni

Telecamera sul lavoro

"Quel terminale che il capo si è fatto mettere in ufficio e con cui mi controlla è legale?"

  • 28 September 2018, 22:03
  • PUNTO DI DOMANDA

Telecamera sul lavoro | Punto di domanda

RSI Le segnalazioni 01.10.2018, 12:04

Fabio: “Lavoro allo sportello di una banca e installata sopra di noi c’è una telecamera di sicurezza. Il mio capo si è fatto mettere un terminale nel suo ufficio e la usa per controllare come lavoriamo. Può farlo?”

Caro Fabio,

per l'installazione di un impianto di videosorveglianza in un'impresa occorre rispettare l'articolo 13 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), secondo il quale una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge. Vanno parimenti presi in considerazione i principi della proporzionalità, della buona fede nonché della trasparenza.

Il datore di lavoro deve proteggere e rispettare la salute e la personalità del lavoratore (art. 328 CO). I sistemi di videosorveglianza volti specificamente al controllo mirato del comportamento dei lavoratori sono vietati (art. 26 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro) poiché sono contrari a vari aspetti della protezione della personalità di cui godono questi ultimi. Tali sistemi interessano anzitutto la sfera privata, ma anche la sfera intima o le relazioni familiari. Una sorveglianza permanente può anche avere ripercussioni sulla salute dei lavoratori, se questi si sentono in tal modo sottoposti a una pressione continua. La sorveglianza del comportamento che avviene senza preavviso (sorveglianza nascosta) viola inoltre il principio della buona fede (art. 4 cpv. 2 LDP). Se necessaria per altri motivi, la videosorveglianza deve essere concepita e disposta in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.

Condizioni per la videosorveglianza sul posto di lavoro

In linea di massima la videosorveglianza sul posto di lavoro può essere impiegata solo se non è possibile raggiungere lo scopo perseguito con misure meno drastiche.

La videosorveglianza può essere ammissibile per ragioni di organizzazione, sicurezza o controllo della produzione. I lavoratori non devono essere filmati o possono esserlo solo a titolo eccezionale, poiché altrimenti potrebbe essere pregiudicata la loro salute.

È ipotizzabile anche la videosorveglianza degli impiegati per un tempo limitato a scopo di istruzione. Questo è conciliabile con la protezione della personalità soltanto se gli impiegati sono informati dei periodi in cui si procede alla registrazione. Tali periodi devono durare il meno possibile e le registrazioni non possono essere utilizzate a scopo di sorveglianza del comportamento.

La conservazione delle registrazioni deve essere limitata nel tempo. La durata della conservazione dei dati dipende dallo scopo della sorveglianza. In generale la distruzione deve avvenire dopo 24-72 ore.

Diritti delle persone interessate

Il collaboratore che si sente leso nella propria personalità ha la possibilità di promuovere un'azione civile contro il datore di lavoro conformemente all'articolo 15 LPD in combinato disposto con l'art. 28 del Codice civile. Può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti (art. 15 cpv. 1 LPD). Le persone interessate hanno il diritto di chiedere al detentore di una collezione di dati se dati che le concernono sono trattati e in quale forma (diritto d'accesso secondo l'art. 8 LPD).

Eventualmente possono essere fatte valere anche pretese penali.

Passando tramite l’ispettorato del lavoro cantonale del luogo di lavoro, i lavoratori possono far valere una violazione dell’art. 26 OLL3, per esempio se reputano che la loro salute sia messa in pericolo a causa della videosorveglianza sul posto di lavoro.

Avv. Gianluca Padlina, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati

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