Sono il titolare di una piccola ditta, IdeaPura, che occupa complessivamente 4 persone e opera in spazi in affitto in un “centro uffici”. I locali del centro uffici non hanno musica di sottofondo né un centralino telefonico con musica d’attesa. Disponiamo solo di due auto aziendali, utilizzate in parte anche per scopi privati – con conseguente conteggio di imposte – ma principalmente per recarci sul posto di lavoro o presso i nostri clienti. Questa situazione l’ho chiaramente spiegata all’impiegato della Suisa che mesi fa mi ha contattato al telefono per avere delle informazioni.
Di lì a poco ho ricevuto una loro fattura, di 227.20 franchi annui, per l’utilizzo delle due auto aziendali.
Sono andato sul loro sito a leggermi la tariffa comune 3:
Vedo che si riferisce all'"utilizzo di supporti sonori e audiovisivi, in particolare musica di sottofondo. Più avanti si fa riferimento a “locali”: “La presente tariffa si applica pertanto alle utilizzazioni sopra indicate in tutte le tipologie di locali, ad es. in locali di vendita, ristoranti, sale di ricreazione, locali di lavoro, sale riunioni, locali per seminari, camere per ospiti (vi rientrano le camere d’albergo e le camere di degenza, celle carcerarie, appartamenti di villeggiatura, ecc.), musei, mostre, ecc., nonché per la musica di attesa nelle telecomunicazioni”. Si parla dunque di musica di sottofondo e si elencano nel dettaglio situazioni molto particolari come “locali per seminari “, “camere per ospiti” e persino “celle carcerarie”. Si parla di “locali”, non di auto, camion o furgoni.
Anche il conteggio dell’indennità (punto C) fa sempre e solo riferimento a locali/metri quadri o a numero di linee telefoniche.
La mia società possiede due auto aziendali nelle quali - ovviamente - non viene diffusa “musica di attesa” e nelle quali in ogni caso non ricordo sia mai stato trasportato un cliente: ritengo quindi ingiustificata la richiesta di pagamento di Suisa.
Marco Di Pietro
PRESA DI POSIZIONE DI SUISA
La tariffa per l'intrattenimento di sottofondo - la tariffa comune 3a (TC 3a) - riguarda non solo la musica di sottofondo ma anche la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive. La riproduzione di trasmissioni radiofoniche o di file audio nei veicoli rientra nel diritto di percepibilità (delle trasmissioni) o nel diritto di esecuzione secondo la legge sul diritto d'autore (LDA), a condizione che non avvenga in un ambito riconducibile alla sfera privata. Questo è il caso dei veicoli aziendali: questi appartengono all'azienda o al datore di lavoro. Pertanto, l'uso delle autoradio è attribuito al datore di lavoro e non al dipendente. Questo significa che, ai sensi del diritto d’autore, è l'azienda o rispettivamente il datore di lavoro l'utente delle autoradio e non i dipendenti che guidano i veicoli aziendali e possono disporre delle autoradio.
La situazione è diversa nel caso di veicoli privati dei dipendenti che vengono utilizzati per scopi commerciali dell'azienda - se necessario anche contro il rimborso di un compenso da parte del datore di lavoro. In questo caso, i dispositivi di ricezione e riproduzione non sono forniti dall'azienda, e quindi l'azienda non è l'utente ai sensi della LDA. La TC 3a non si applica ai veicoli privati.
È vero che la formulazione della TC 3a non menziona esplicitamente i veicoli aziendali. Tuttavia, non si può dedurre che i veicoli aziendali siano esclusi dal campo di applicazione della tariffa. La TC 3a non definisce in forma definitiva tutti gli spazi aziendali che sono da prendere in considerazione. La formulazione tedesca nel paragrafo 2.1 sezione 4 del testo della tariffa "tutti i tipi di spazi" suggerisce un'interpretazione ampia degli spazi aziendali coperti dalla tariffa. Nessun tipo di locale è escluso. Nel linguaggio comune, un veicolo costituisce anche un "locale" (si parla di "interno"). Gli esempi riportati nel testo della tariffa nella sezione 4 del paragrafo 2.1 sono una lista non esaustiva, il che è reso chiaro dal prefisso "per esempio" e dal suffisso "etc.". I veicoli aziendali rientrano nei "locali di lavoro" ivi menzionati. I dipendenti che viaggiano in veicoli aziendali vi trascorrono una parte più o meno rilevante del loro tempo di lavoro. Soprattutto nelle attività con un alto grado di mobilità, i veicoli sono tra gli strumenti di lavoro più importanti. Non è chiaro perché i locali di lavoro come uffici, officine, saloni, guardaroba, mense aziendali, ecc. rientrano sotto la TC 3a, mentre i veicoli aziendali no. L'enumerazione del paragrafo 4 della clausola 2.1 mostra che non importa se i locali sono aperti al pubblico o sono unicamente a disposizione dei dipendenti, o se dovessero venir temporaneamente trasformati in camere per gli ospiti e quindi utilizzati come spazi privati.
Per i motivi summenzionati, l'azienda del vostro telespettatore ha ricevuto una fattura dalla SUISA.