Trafficare droga è un atto reprensibile che giustifica la revoca dello statuto di asilante, ma non di quello di rifugiato. È quanto stabilisce la legge e quanto hanno deciso l’Ufficio federale delle migrazioni dapprima e il Tribunale amministrativo federale (TAF) in una recente sentenza a carico di un cittadino colombiano.
Le condanne
Costui, figlio di un leader sindacale inviso alle autorità colombiane, era arrivato in Svizzera nel 2006. Venne condannato a due riprese tra il 2007 e il 2010, dapprima ad una pena sospesa per aver guidato ubriaco e poi a due anni e mezzo per aver cercato di importare in Ticino 1,8 chili di cocaina (pura al 90,9%).
Via l'asilo
Lo scorso giugno, sulla base dei verdetti, Berna ha confermato la qualità di rifugiato al ricorrente, ma ha deciso di togliergli quella di asilante. Una situazione che lo metteva in una condizione di maggiore provvisorietà. L’interessato ha ricorso al TAF, poiché riteneva la decisione troppo severa. Disse di aver agito perché trascinato nell'affare e di trovarsi in una situazione disagiata. Il TAF gli ha dato torto, respingendo il ricorso. La decisione di Berna è stata, a detta dei giudici, proporzionale. Il TAF ha sentenziato che "è di ordine morale e di difesa dei valori" non accordare l’asilo a chi non ne è degno.
Resta provvisoriamente
Tuttavia il sudamericano rimarrà rifugiato e continuerà a beneficiare di un’ammissione temporanea in Svizzera, finché la sua incolumità è in pericolo nel paese d’origine.
Da.Pa.







