Dare del “porco straniero” o “sporco asilante” a qualcuno costituisce un’ingiuria ma non una discriminazione razziale ai sensi del codice penale svizzero. Lo stesso vale anche quando questi insulti sono utilizzati in relazione a singole nazionalità.
A stabilirlo è il Tribunale federale, chiamato a giudicare il caso di un poliziotto che nel 2007 aveva apostrofato con questi aggettivi un richiedente l'asilo algerino fermato al salone internazionale dell'orologeria e della gioielleria di Basilea, sospettato di borseggio ai danni di un cittadino russo.
I giudici hanno così dato ragione all’agente e annullato la decisione della giustizia della città renana, che l’aveva condannato per discriminazione razziale a una pena pecuniaria con la condizionale.
"Ingiurie non collegate a una razza, etnia o religione"
Gli insulti proferiti dal poliziotto nell'esercizio delle sue funzioni, stando all’Alta corte di Losanna, sono certo particolarmente fuori posto e inaccettabili, ma non sono da considerare in rapporto con una determinata razza, etnia o religione come esige l'articolo 261bis del codice penale che punisce la discriminazione razziale.
Inoltre “porco” e “sporco” (“Sau” e “Dreck” in tedesco) nell'area linguistica tedescofona sono da molto tempo ampiamente utilizzati come "manifestazione di malumore" e sono sentiti certo come ingiurie, ma non come attacco alla dignità umana, condizione perché si realizzi la fattispecie del reato di “discriminazione razziale”.
ATS/FM
Timori da berna
La Commissione federale contro il razzismo, pur essendo sostanzialmente d'accordo con la sentenza del TF, teme che l'esclusione delle parole come "porco" e sporco" dalla norma antirazzista porti una "banalizzazione delle espressioni a carattere razzista". L'introduzione di disposizioni legislative in questo campo sono state osteggiate dall'UDC nel 1995, quando era stato lanciato un referendum contro la modifica del codice penale.






