Anche se un figlio è soggetto ad autorità genitoriale congiunta, il genitore affidatario non commette reato di rapimento se si trasferisce all’estero con il minore di propria iniziativa, bensì unicamente quello di sottrazione di minorenne. Lo ha ribadito venerdì il Tribunale federale (TF) in una sentenza con la quale conferma la propria giurisprudenza.
I giudici si sono occupati del caso di una madre del canton Berna che nel 2018 si è trasferita con i suoi tre figli dalla Svizzera in Tunisia, dove ha vissuto per un anno e mezzo. Il trasferimento è avvenuto senza il consenso del padre dei bambini, dal quale la donna vive separata e con il quale ha un regime di autorità genitoriale congiunta.
Questo ordinamento prevede che i genitori abbiano entrambi il diritto e il dovere di prendere le decisioni necessarie che riguardano il figlio, di dirigerne la cura e l’educazione, il diritto di determinare il luogo di dimora, di scegliere la sua educazione religiosa, e di rappresentarlo. In questo regime in genere è uno dei due ad avere la cura dei figli: nel caso in questione era la madre.
Il Tribunale del canton Berna aveva condannato la donna nel 2023 per rapimento e aveva, allo stesso tempo, confermato la sua condanna di primo grado per sottrazione di minorenne: complessivamente alla madre era stata inflitta una pena detentiva di 45 mesi. Il TF ha però accolto il ricorso della donna e l’ha assolta dall’accusa di rapimento. Secondo la giurisprudenza consolidata, un genitore che gode dell’autorità genitoriale non può, in linea di principio, commettere rapimento nei confronti del minore che si trova sotto la sua custodia.
Un’eccezione sussiste, secondo la suprema corte elvetica, quando il trasferimento del minore all’estero lede in modo grave i suoi interessi e il suo diritto alla libertà. Presupposto è che le circostanze concrete siano chiaramente incompatibili con il bene del minorenne.




