Cronaca

"Dalla Stampa, fuori solo con la polizia"

Stando a Fabrizio Comandini, "La competenza sulle uscite spetta ai giudici e alle direzioni delle carceri; in Ticino le terapie vengono fatte tra le mura"

  • 13 September 2013, 16:50
  • 5 June 2023, 18:41
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La struttura ticinese

  • Ti-Press / Francesca Agost

In Ticino, casi come quello avvenuto a Ginevra non dovrebbero capitare.

"Gli autori di reati gravi non escono dal penitenziario senza essere accompagnati dalla polizia", assicura Fabrizio Comandini, da noi contattato. Non solo, stando al direttore delle carceri ticinesi "i colloqui, le terapie e le pratiche di reinserimento vengono condotte rigorosamente in carcere". Se un detenuto alla Stampa deve uscire per curarsi o andare al funerale di un parente, è seguito e sorvegliato dagli agenti di custodia. Nei casi più gravi, come per stupro o omicidio, si richiede anche l’appoggio della polizia, precisa.

La prima volta i congedi vengono decisi dal giudice dei provvedimenti dei coercitivi. Successivamente, la valutazione sul rilascio o meno di nuovi permessi spetta alle direzioni carcerarie. "I congedi dalla Stampa sono comunque rarissimi", sottolinea Comandini.

Congedi, decide il magistrato

Il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, dal canto suo, ricorda che il primo congedo viene accordato quando il detenuto ha scontato almeno un terzo della pena e considerando due aspetti: il rischio di recidiva e quello di fuga. Si valuta, insomma, se la prognosi non è sfavorevole. "Questo è ciò che facciamo in termini generali, ma è una riflessione che non spiega quanto accaduto oltre Gottardo”, sostiene aggiungendo che "a regolare la questione è il Codice penale svizzero".

Da.Pa.

Giorgio battaglioni, capo Divisione della giustizia

Giorgio Battaglioni, coordinatore della Divisione giustizia del Canton Ticino, rassicura: "Per i casi di reati gravi siamo molto restrittivi. Personalmente non ricordo di aver concesso un’uscita programmata a scopo terapeutico" e aggiunge "a sud delle Alpi di strutture come La Pâquerette non ve ne sono".

La legge

Stando all’articolo 59 del Codice penale svizzero, relativo alle misure terapeutiche stazionarie e al trattamento di turbe psichiche, il condannato deve stare "in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure" (capoverso 2), questo fintanto che c’è rischio di fuga o di recidiva.

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