In caso di divorzio il giudice può decidere di fissare i contributi per studi e formazione prima di quanto finora sia stata prassi (18 anni). Lo ha stabilito il Tribunale federale.
Il tribunale cantonale ginevrino aveva fissato l’ammontare dei contributi per il figlio di una coppia divorziata quando questi aveva solo sei anni. Il padre si è opposto sostenendo che non era sicuro che il figlio seguisse degli studi oltre la scuola dell’obbligo.
Secondo i giudici, è da evitare che i figli di divorziati siano costretti successivamente a chiedere aiuti finanziari rivolgendosi ai tribunali.






