INTERVISTA

Fra la “denuncia mendace” e la questione dell’immunità

Fiorenzo Dadò sotto inchiesta: i chiarimenti dell’esperto penalista Roy Bay sulle accuse contro il presidente del Centro e sui diritti dei granconsiglieri

  • 2 ore fa
  • 57 minuti fa
Il deputato Fiorenzo Dadò

Il deputato Fiorenzo Dadò

  • Keystone
Di: Federico Talarico 

La “falsa testimonianza” è un concetto piuttosto chiaro. Ma cosa si intende invece per “denuncia mendace”? Quando entra in gioco l’immunità parlamentare? Per quali reati un politico può invocarla? E ancora: un politico ha il diritto di mantenere segrete le proprie fonti se denuncia irregolarità o illeciti? Ne abbiamo parlato con un esperto penalista ticinese, l’avvocato Roy Bay.

Martedì, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un’inchiesta nei confronti di Fiorenzo Dadò, granconsigliere e presidente del Centro. Le accuse sono gravi: falsa testimonianza e denuncia mendace. In seguito alla notizia, Dadò ha annunciato le sue dimissioni dalla Commissione giustizia e diritti e ha deciso di rinunciare all’immunità parlamentare per tutta la durata dell’indagine. Cerchiamo quindi di capire meglio di cosa si tratta.

In cosa consiste il reato di denuncia mendace?

“Il reato di denuncia mendace - spiega Roy Bay - consiste in sostanza nel denunciare all’autorità una persona come colpevole di un crimine o di un delitto, pur sapendo che questa è innocente. Tutto ciò con l’intento preciso di voler far avviare un procedimento penale nei confronti di quest’ultimo. È importante sottolineare che si tratta di un reato esclusivamente intenzionale e non può quindi essere commesso, né per negligenza, né con dolo eventuale. Questo significa che l’autore deve sapere con certezza che la persona accusata è innocente e deve voler consapevolmente ingannare le autorità. Chi invece agisce in buona fede credendo sinceramente che si sia commesso un reato o che le informazioni siano veritiere, non commette denuncia mendace, anche se poi i fatti dovessero rivelarsi infondati”.

Codice penale svizzero

Denuncia mendace, Art. 303

1) Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2) Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Quando viene applicata l’immunità parlamentare? Quando non viene invece applicata?

“L’immunità parlamentare - prosegue l’esperto penalista - è un istituto fondamentale nelle democrazie perché consente ai rappresentanti eletti dal popolo di svolgere il proprio mandato senza interferenze o pressioni indebite, soprattutto da parte di avversari politici o autorità esterne. Esistono in sostanza due tipi di immunità: quella cosiddetta assoluta e quella relativa. L’immunità assoluta significa che un parlamentare non può essere chiamato a rispondere in giudizio per quanto dice o fa nell’esercizio delle sue funzioni. Protegge quindi la libertà di parola e di azione all’interno del Gran Consiglio. In questo caso, è una tutela che riguarda la funzione, non la persona: quindi non può essere revocata, né può l’interessato rinunciarvi. L’immunità relativa, invece, si applica ai reati direttamente connessi con l’attività ufficiale del parlamentare. Anche in questo caso la protezione serve a garantire l’indipendenza della funzione. Tuttavia, a differenza dell’immunità assoluta, può essere anche revocata su richiesta dell’autorità penale. È anche vero che il capoverso quattro della legge in questione autorizza il diretto interessato a rinunciare da solo all’immunità parlamentare”.

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

Immunità parlamentare, Art. 51

1) Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l’autorizzazione del Gran Consiglio.

2) Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all’Ufficio presidenziale.

3) La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4) Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.

I parlamentari hanno il beneficio della protezione delle fonti?

“I parlamentari non beneficiano della protezione delle fonti, prevista nello specifico dell’articolo 28 del Codice penale svizzero che tutela invece figure come i giornalisti. Questo significa che un parlamentare, a differenza di un giornalista, non può rifiutarsi di rivelare l’identità di chi gli ha fornito informazioni riservate, se ciò gli viene richiesto nel corso di un’indagine o di un procedimento. La legge, in sostanza, non riconosce ai parlamentari il diritto di mantenere segreta la fonte di una segnalazione o di un’informazione ricevuta”.

L’assenza di questo beneficio può costituire un disincentivo a denunciare?

“L’assenza di una protezione della fonte per i parlamentari può effettivamente disincentivare la denuncia di irregolarità o abusi. Questo - conclude Bay - accade in particolare quando un parlamentare riceve informazioni da funzionari, collaboratori o cittadini su atti illegali o su comportamenti scorretti all’interno dell’amministrazione. Le persone che forniscono queste informazioni, le cosiddette fonti, possono temere ripercussioni professionali o disciplinari: la perdita del posto di lavoro o persino denunce penali per violazione del segreto d’ufficio. Sapendo che il parlamentare non può garantire loro l’anonimato, è comprensibile che preferiscano non esporsi e questo limita la possibilità di far emergere abusi o disfunzioni. In definitiva, indebolisce il controllo politico e la trasparenza democratica”.

immagine
03:11

Aperta inchiesta contro Fiorenzo Dadò

Il Quotidiano 04.11.2025, 19:00

rsi_social_trademark_WA 1.png

Entra nel canale WhatsApp RSI Info

Iscriviti per non perdere le notizie e i nostri contributi più rilevanti

Correlati

Ti potrebbe interessare