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Le istituzioni svizzere in 6 minuti

  • 5 novembre 2015, 01:00

1: Governo e Parlamento - Trascrizione del testo

Dal 1848 la Svizzera è uno Stato federale, denominato anche Confederazione. I compiti della Confederazione sono definiti nella Costituzione federale. Fra essi figurano le relazioni con l’estero, la difesa nazionale, la rete delle strade nazionali e l’energia nucleare. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati formano il Parlamento federale; il Governo federale si compone di sette consiglieri federali, mentre il Tribunale federale assicura la giurisprudenza sul piano nazionale. La Confederazione si finanzia tra l’altro mediante l’imposta federale diretta.

La Confederazione è composta di 26 Cantoni. Ciascun Cantone ha un proprio Parlamento, un proprio Governo, tribunali propri e una propria Costituzione la quale non può essere in contrasto con la Costituzione federale. I Cantoni attuano quanto prescritto dalla Confederazione pur impostando la loro attività in funzione delle loro esigenze. Usufruiscono di un ampio margine di manovra, ad esempio, nei settori educativo e ospedaliero, come pure in quelli della cultura e della polizia. Ciascun Cantone si finanzia riscuotendo le imposte cantonali.

I 26 Cantoni sono suddivisi in Comuni. La competenza di ripartire i compiti tra un Cantone e i suoi Comuni spetta al Cantone stesso. Fra i compiti comunali figurano la sistemazione locale del territorio, la gestione delle scuole, l’assistenza e i pompieri. I Comuni e le città più grandi hanno Parlamenti e votazioni popolari, mentre nei Comuni più piccoli i cittadini decidono in merito a progetti politici nelle assemblee comunali. Ciascun Comune riscuote imposte comunali.

Il Consiglio federale è il Governo della Svizzera. Dirige gli affari correnti e attua le decisioni legislative del Parlamento. Ognuno dei sette membri del Collegio governativo è a capo di un dipartimento. Con la Cancelliera federale, i sette dipartimenti riuniti costituiscono l’Amministrazione federale.

Il Parlamento è composto dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Entrambe le Camere hanno pari importanza. Insieme formano l’Assemblea federale. Il Parlamento emana leggi e sorveglia la gestione del Paese da parte del Consiglio federale e del Tribunale federale.

Il Tribunale federale è il tribunale supremo della Svizzera. Esso vigila ai fini di un’applicazione uniforme del diritto e tutela i diritti dei cittadini. Quale istanza suprema, decide inoltre in merito alle controversie fra il cittadino e lo Stato oppure fra la Confederazione e i Cantoni.

Il Popolo svizzero elegge il Parlamento. Esso rappresenta quindi l’istanza politica suprema della Svizzera. Il Consiglio nazionale rappresenta tutta la popolazione, il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni. Le elezioni federali hanno luogo ogni quattro anni.

In nessun altro Stato i diritti di co-decisione sono altrettanto estesi di quelli di cui beneficia il popolo svizzero. I cittadini svizzeri che hanno compiuto 18 anni possono votare ed eleggere a livello nazionale. Oltre alle elezioni parlamentari, che si tengono ogni quattro anni, gli aventi diritto di voto possono esprimersi fino a quattro volte all’anno su questioni politiche concrete nell’ambito di votazioni popolari. Generalmente, una votazione contempla diversi oggetti.

Tutte le modifiche costituzionali sono sottoposte a votazione (referendum obbligatorio): è richiesto il consenso della maggioranza di Popolo e Cantoni (doppia maggioranza). Le nuove leggi o le modifiche legislative sono per contro messe in votazione soltanto se un referendum facoltativo lo richiede. La legge è accettata se la maggioranza del Popolo la approva (maggioranza semplice).

Domande di comprensione

1) Quali istituzioni formano il Parlamento federale?

2) Quale modifiche della Costituzione federale devono essere votate dal popolo?

3) Chi rappresenta il Consiglio nazionale?

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