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Italia, scontro sul “premio” agli avvocati per i rimpatri dei migranti

Il nuovo articolo di legge e l’abrogazione della tutela speciale per i ricorsi contro l’espulsione aprono un fronte politico e giuridico nel decreto Sicurezza che deve passare alla Camera

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Per la maggioranza di Governo a Roma la misura si inserisce nel rafforzamento degli strumenti di gestione dei rimpatri.
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Italia: polemica sul nuovo decreto legge sulla sicurezza

SEIDISERA 20.04.2026, 18:00

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Di: Seidisera-Francesca Torrani/sdr 

C’è un articolo del decreto Sicurezza italiano che, più di altri, sta facendo deflagrare un conflitto politico e giuridico: è il nuovo articolo 30-bis sui rimpatri volontari assistiti, inserito durante l’esame al Senato. La norma introduce due novità molto controverse: da un lato coinvolge il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano ai programmi di rimpatrio volontario assistito; dall’altro riconosce un compenso al rappresentante legale che assiste il cittadino straniero nella domanda di partecipazione al programma, ma solo “ad esito della partenza dello straniero”.

Nel dossier parlamentare del Senato si legge che il compenso è parametrato al “contributo economico per le prime esigenze”, e l’emendamento quantifica gli oneri in 246 mila euro per il 2026 e 492 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

È da qui che nasce la stima circolata nel dibattito pubblico, rilanciata anche dalle opposizioni, di circa 615 euro per ogni rimpatrio: la cifra deriva proprio dall’equiparazione tra il compenso al legale e il contributo economico previsto nei programmi di rimpatrio volontario assistito. Il punto politicamente più sensibile, però, non è solo l’importo. È il meccanismo: il compenso non viene riconosciuto per l’attività professionale in sé, ma per il risultato finale, cioè la partenza del migrante. Ed è su questo snodo che si concentra la contestazione di chi vede nella norma un cortocircuito tra interesse del cliente e interesse del difensore.

Nel testo uscito da Palazzo Madama - dal Senato - non c’è solo questo. Un altro passaggio contestato è contenuto nell’articolo 29, che – secondo il dossier del Senato – abroga la disposizione che garantiva il gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra-Ue contro i provvedimenti di espulsione indipendentemente dai limiti reddituali. In altre parole, cade quella tutela speciale automatica prevista fino a oggi: non significa che ogni forma di patrocinio a spese dello Stato sparisca in assoluto, ma viene eliminata proprio quella corsia dedicata ai ricorsi contro l’espulsione. È anche questo uno dei motivi per cui la norma viene letta come un doppio segnale: incentivo economico se si accompagna il rimpatrio, arretramento della tutela se si impugna l’espulsione. Sul piano giuridico, il punto sollevato da molti avvocati e associazioni è netto: un difensore non può essere retribuito in base all’esito dell’allontanamento del proprio assistito, perché questo rischia di incrinare il rapporto fiduciario e di entrare in tensione con i principi di autonomia e indipendenza della difesa. 

“Noi riteniamo, assieme a moltissime altre associazioni di avvocati, che costituisca veramente un gravissimo attacco questo alla funzione dell’avvocatura e del diritto di difesa delle persone straniere”, ha riferito alla RSI Lorenzo Trucco, presidente e cofondatore dell’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione. “Questo - chiosa - perché proprio va contro quelli che sono i principi elementari che riguardano l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura, ovviamente del ruolo del difensore, un ruolo che è stabilito dall’articolo 24 della Costituzione. E la ragione sostanziale di questo punto è che verrebbe corrisposto un premio ad esito della partenza dello straniero, cioè dopo aver verificato la partenza dello straniero. Un premio non all’attività svolta dal professionista, ma a un risultato, anzi a un unico risultato raggiunto. E quindi questo è sicuramente lesivo anche della legge professionale deontologica e del concetto di indipendenza del ruolo del difensore”.

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