I richiedenti asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione in futuro non potranno in linea di massima più viaggiare nel loro Paese di origine o di provenienza oppure in altri Stati. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) potrà autorizzare tali spostamenti soltanto in casi eccezionali (per esempio in caso di decesso di un parente prossimo o di grave malattia), stando alle modifiche legislative che il Consiglio federale ha inviato mercoledì in consultazione fino al 5 di febbraio.
La decisione realizza le modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione adottate dal Parlamento nel 2021 e finora mai poste in vigore. Il motivo di tale ritardo è l’attivazione dello statuto di protezione S per gli ucraini nel marzo 2022 e la contemporanea decisione di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti da questo Paese.
Per questo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha elaborato un messaggio con una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S, che rispetto a questa nuova norma faranno eccezione. Il divieto, infatti, per loro non varrà: potranno continuare a viaggiare all’estero e rientrare regolarmente in patria, sebbene con dei limiti. L’8 ottobre il Consiglio federale ha infatti deciso che le persone con statuto di protezione S possono soggiornare in Ucraina per 15 giorni per semestre anziché, come finora, per 15 giorni per trimestre.

Richienti asilo: niente viaggi all'estero
Telegiornale 22.10.2025, 20:00

Rifugiati e viaggi, in consultazione regole più stringenti
SEIDISERA 22.10.2025, 18:00
Contenuto audio
RG 12.30 del 22.10.2025