Svizzera

Complicità con Israele, già emesse decisioni di non luogo a procedere

Il Ministero pubblico della Confederazione aveva già presentato tre decreti - Oltre a Cassis erano stati denunciati anche Keller-Sutter, Parmelin, Amherd e Pfister

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Il consigliere federale Ignazio Cassis
02:39

RG 07.00 del 05.02.2026 La corrispondenza di Gian Paolo Driussi

RSI Info 05.02.2026, 07:16

  • Keystone
Di: Radiogiornale - Gian Paolo Driussi / FCi 

“Ci rivolgiamo all’Aia perché la giustizia svizzera, nonostante le nostre denunce, non si è mossa”. È fra le motivazioni addotte martedì dal collettivo di avvocati che ha denunciato Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale per complicità nei crimini commessi a Gaza. Secondo informazioni della RSI, in realtà il Ministero pubblico della Confederazione aveva esaminato queste segnalazioni, sfociate tuttavia in non luoghi a procedere contro i quali non era possibile ricorrere. Decreti visionati dalla RSI dove i denunciati sono cinque.

I documenti sono anonimizzati, ma già si sapeva che ad essere additati erano anche i consiglieri federali Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin. Secondo informazioni della RSI, gli altri due nomi anneriti sarebbero quelli di Viola Amherd e Martin Pfister. 

Contro le decisioni di non luogo a procedere non era possibile ricorrere, ci dice il Ministero pubblico della Confederazione, perché l’avvocato denunciante non ne aveva diritto (non essendo né parte lesa né accusatore privato) così come non aveva diritto a prendere conoscenza di queste ordinanze. E in effetti, da noi contattato, Christophe Schaffter non sapeva nemmeno che la questione era chiusa.

Questo significa che nemmeno i 25 avvocati che hanno denunciato Cassis all’Aia, supportati da un collettivo comprendente anche due ex funzionari del Dipartimento affari esteri, erano a conoscenza del fatto che la questione è stata evasa. E ciò non è da poco, perché l’eventuale seguito della loro denuncia all’Aia da parte della Corte penale internazionale dipende anche da quanto è già stato fatto nel nostro Paese. 

Le motivazioni dei non luoghi a procedere, datati 25 giugno, 12 settembre e 8 ottobre, non sono poche. Riassumendo e semplificando: manca un presunto legame causa-effetto (per eventuali omissioni o decisioni prese nella loro funzione di consiglieri federali), manca un obbligo giuridico da parte dei membri del governo di prevenzione di crimini di guerra contro l’umanità o di genocidio, i contatti commerciali con Israele non costituiscono di per sé un atto punibile e manca qualsiasi indizio di dolo. Le accuse si basano su valutazioni generali di carattere politico e di diritto internazionale, senza affermare concrete responsabilità secondo il diritto penale svizzero.

Sollecitato dalla RSI, il Ministero pubblico della Confederazione ha spiegato perché l’avvocato non abbia ricevuto le decisioni di non luogo a procedere: “Ognuno può denunciare per scritto o oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (art. 301 cpv. 1 CPP). Tuttavia, il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (art. 301 cpv. 3 CPP). Di conseguenza, l’art. 80 cpv. 2 CPP non si applica e non vi è obbligo di notificargli l’ordinanza. Lo stesso vale per il ricorso: non avendo lo statuto di parte, il denunciante non è legittimato a ricorrere la decisione ai sensi dell’art. 382 CPP”.

L’avvocato Christophe Schaffter, che aveva indicato alla RSI di voler verificare la possibilità di farsi restituire i termini di ricorso, vedrebbe quindi rifiutata una sua richiesta in tal senso.

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