I sostituti della carne non possono portare nomi di animali, definizioni come “planted chicken” o “come del pollo” non sono ammissibili. Lo ha sentenziato il Tribunale federale, accogliendo un ricorso del Dipartimento federale dell’interno contro un fabbricante di prodotti vegani (la Planted Foods di Kempthal) e annullando così quanto stabilito in precedenza del Tribunale cantonale zurighese.
I giudici di Mon Repos - in udienza pubblica con quattro voti contro uno - hanno ritenuto che chiamare “maiale” quel che maiale non è rappresenti un inganno nei confronti del consumatore, che può confondersi se non presta sufficiente attenzione. Si sono rifatti alla legislazione e alla giurisprudenza europei, alle quali la Confederazione si è molto avvicinata nella revisione della legge sulle derrate alimentari datata 2017.
Anche se le norme sono tecniche, prevale il principio che un alimento fabbricato a partire da prodotti non di carne non può essere denominato come tale. Non vale lo stesso, tuttavia, per espressioni come “sminuzzato”, “salsiccia” o “bistecca”. Un prodotto in vendita può quindi chiamarsi “salsiccia di soia” o “bistecca di lenticchie”.
La Confederazione, nella sua reazione, si dice soddisfatta. Prodotti alternativi e innovazioni alimentari sono benvenuti sul mercato, ma devono essere etichettati in modo trasparente.

Gli alimenti vegetali non possono recare nomi di animali
Telegiornale 02.05.2025, 20:05

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Notiziario 02.05.2025, 14:00
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