Se i cantoni non rispettano le scadenze per il trasferimento di richiedenti l'asilo verso il Paese di prima accoglienza come previsto dalla Convenzione di Dublino, la Confederazione può tagliare gli aiuti forfettari o anche chiederne il rimborso. È la conclusione del Tribunale amministrativo federale (TAF) in merito a due ricorsi del Cantone di Neuchâtel contro decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Nelle relative sentenze, il TAF ricorda che l'assistenza alle persone nel bisogno è una competenza cantonale, anche nel campo dell'asilo. A tal fine, la Confederazione versa comunque loro un compenso forfettario. Ed è anche un compito dei Cantoni l'esecuzione dei trasferimenti decretati dalla SEM in seguito alle decisioni di non entrata in materia sulle richieste di asilo.
In questo ambito - sottolinea la corte federale con sede a San Gallo - la legge sull'asilo prevede che la Confederazione possa reclamare il rimborso delle sovvenzioni se, senza motivi oggettivi, un cantone non ha eseguito nei termini previsti l'allontanamento verso il Paese di prima accoglienza, come previsto dai cosiddetti accordi di Dublino.
Le due decisioni del TAF non sono ancora definitive e possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.