Svizzera

Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?

Secondo l’avvocato Paolo Bernasconi, alla luce del diritto elvetico e del precedente riguardo al Comune vallesano, la domanda sarebbe “molto probabilmente respinta”

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La tragedia di Crans-Montana continua a far discutere

La tragedia di Crans-Montana continua a far discutere

  • Keystone
Di: Giulio Rezzonico  

Il Governo italiano ha ribadito l’intenzione di chiedere di costituirsi parte civile nel procedimento penale svizzero aperto dopo la tragedia di Crans-Montana. La linea d’azione era già stata annunciata a gennaio stesso ed è stata rilanciata nell’incontro del 2 aprile a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime.

Per ora si tratta ancora solamente di un’intenzione politica annunciata: la richiesta di costituzione di parte civile da parte dello Stato italiano non è ancora stata depositata. La vera domanda, però, è un’altra: Roma può effettivamente costituirsi parte civile in Svizzera? Quali sarebbero le possibilità che questa richiesta venga ammessa?

Lo abbiamo chiesto a Paolo Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico e già professore di diritto penale.

In Svizzera conta il criterio del “danno diretto”

In linea di principio anche un ente pubblico - come uno Stato, un Comune o un Cantone - può tentare di costituirsi parte civile in Svizzera. Il punto decisivo, però, è un altro: per essere ammessi bisogna aver subito un “danno diretto”, un requisito che, ricorda l’avvocato, il Tribunale federale tiene fermamente in considerazione. Proprio per questo, la richiesta italiana sarebbe molto probabilmente respinta.

Bernasconi richiama un precedente già emerso proprio nella stessa inchiesta: anche il Comune di Crans-Montana aveva infatti chiesto di costituirsi parte civile, ma la sua domanda è stata respinta. Il motivo, spiega, è che “in questa vicenda il Comune non è una vittima diretta. Può aver subito un danno reputazionale anche molto pesante, ma si tratta comunque di un danno indiretto”. Per chiarire il principio, l’avvocato fa un esempio concreto: “Se nell’incendio fosse stato distrutto un veicolo del Comune, allora avrebbe subito un danno diretto e avrebbe potuto far valere questa posizione nel procedimento. Nel caso del rogo, invece, i danneggiati diretti sono i feriti e, per le vittime decedute, i loro familiari”.

Paolo Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico e già professore di diritto penale

Paolo Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico e già professore di diritto penale

  • RSI

Non solo il Governo italiano aveva espresso questa intenzione

Anche la Regione Lombardia, a febbraio, aveva evocato la possibilità di costituirsi parte civile. Lo scorso 17 febbraio, il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità una mozione che impegna la giunta a valutare questa strada, affiancandola alla proposta di un fondo speciale per vittime e sopravvissuti.

Lo stesso ragionamento applicato per il Governo italiano, specifica l’avvocato Bernasconi, vale anche per gli enti territoriali italiani: “Nemmeno la Regione Lombardia è danneggiata direttamente”. Anche in questo caso dunque, se la richiesta dovesse essere formalmente presentata, l’esito sarebbe molto probabilmente già segnato: “Il Ministero pubblico del Canton Vallese respingerebbe con molta probabilità la richiesta perché, come per il Governo italiano, anche per la Regione Lombardia manca il fondamento del danno diretto”.

La Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni

La Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni

  • Keystone

L’inchiesta in Svizzera e la cooperazione con l’Italia

Sul fronte svizzero, l’inchiesta si è allargata nel tempo: dopo l’apertura iniziale a carico dei gestori del locale, il perimetro investigativo si è esteso anche a possibili responsabilità amministrative. Ad aprile, gli indagati risultano essere nove e sono ripresi gli interrogatori. La cooperazione con l’Italia, intanto, si è rafforzata sul piano dell’assistenza giudiziaria: la rogatoria italiana è stata accolta a fine gennaio e gli inquirenti italiani partecipano a intervalli regolari alle attività di cooperazione in Svizzera.

Per Bernasconi, è proprio questo il binario corretto. Le procure italiane, ricorda, “hanno potuto aprire procedimenti anche in Italia dopo le denunce di alcune famiglie e chiedere assistenza agli inquirenti vallesani”. Per tale ragione, “è iniziata una collaborazione fra le autorità giudiziarie italiane e il pubblico ministero del Canton Vallese”. Sul fronte della dimensione politica, invece, il legale ticinese parla di una strumentalizzazione della tragedia, ricordando anche il richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera.

Il suo giudizio, quindi, è netto: “Il Governo italiano può dire quel che gli pare, ma non ha da interferire nel terzo potere che è il potere giudiziario”.

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02:49

Parla l'ambasciatore italiano rientrato in Svizzera

Telegiornale 07.04.2026, 20:00

La terminologia: “parte civile” e “accusatore privato”

Nel linguaggio comune si parla di “parte civile”, ma nel diritto processuale penale svizzero il termine tecnico oggi utilizzato e vigente è “accusatore privato”. La differenza, spiega Paolo Bernasconi, è soprattutto di terminologia: con i vecchi codici cantonali si usava “parte civile”, mentre con il Codice di procedura penale federale, in vigore in tutta la Svizzera, si parla di “accusatore privato”. “Sono veramente due sinonimi”, chiarisce l’avvocato. In sostanza, si tratta della parte lesa che entra nel procedimento per far valere i propri diritti.

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