Colpevole per la pretura penale, un ex maestro di Montagnola, di cui è stato anche sindaco, è stato assolto dalla Corte di appello e revisione penale. L’uomo era stato condannato nel 2019 per violazione del dovere di assistenza o educazione (articolo 219 del Codice penale). La vicenda giudiziaria risaliva al 2014, quando il docente era stato denunciato da alcune famiglie per i suoi comportamenti in una classe di terza elementare.
Tra gli episodi, cinque, che avevano portato l’ex docente a giudizio, spiccavano i colpi di righello sulle mani degli allievi, fino all’aver legato in modo scherzoso tre bambine a una sedia, e l'aver scalciato una sedia facendo cadere il bambino che vi era seduto.
Fatti confermati, ma per la CARP sono mancati "elementi probatori sufficienti per stabilire se – a fronte dei fatti accertati – si sia verificato o no un pericolo concreto per lo sviluppo fisico o psichico del minore". È questo infatti quanto esige l’articolo 219 CP, "vale a dire delle verosimili conseguenze durature di natura psichica, così che lo sviluppo del minore sia messo in pericolo".
La perizia, fatta allestire durante l'istruttoria, secondo la CARP, "non conduce a risultati che possano essere presi in considerazione, dato che le conclusioni alle quali essa perviene si fondano su fatti che in parte esulano da quelli oggetto del presente procedimento penale (siccome anteriori) e che in parte neppure sono provati".
"Il calcio alla sedia - si legge nella sentenza - pur unendolo al buffetto e al colpo sulle mani con il righello dati in altro momento, ancora non bastano a ritenere - in mancanza inoltre di prove in tal senso - che abbiano comportato un concreto rischio per lo sviluppo psichico dell'allievo. Già si è detto che quel calcio non è stato dato con violenza né è preteso che quegli atti siano stati ripetuti, tanto più che la mattina stessa di quel calcio, l'attività dell'imputato quale docente è di fatto terminata per sempre".
Le conseguenze del calcio alla sedia, "vale a dire la dolenzia (che nel linguaggio medico significa un dolore fisico modico, non acuto) riferita dal pediatra del bambino", avrebbero, si legge, "semmai potuto (e dovuto) essere esaminate dal punto di vista delle vie di fatto, ma l'esame è precluso alla CARP, e lo era già al primo giudice, essendo ormai da diversi anni prescritto".
Condannato l'ex maestro di Montagnola
Il Quotidiano 14.10.2019, 21:00
RG 17.00 del 27.01.2023
RSI New Articles 27.01.2023, 18:28
Contenuto audio